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Cittadinanza

Il Servizio Cittadinanza riceve e lavora, previo appuntamento, le pratiche di cittadinanza.

Dalle 14.00 alle 15.00 il Servizio Cittadinanza risponde i seguenti telefoni +58 212 21.21.110.

Per legge (requisito primario!), ogni Consolato riceve pratiche di cittadinanza SOLO DI CHI RISIEDE NELLA CIRCOSCRIZIONE (per Caracas, solo di chi risiede in Venezuela, ESCLUSI I 5 STATI d’Occidente, che sono di competenza del Consolato a Maracaibo).

Le pratiche di cittadinanza sono esclusivamente personali. Si ricorda che il pagamento del contributo previsto per la presentazione delle istanze di cittadinanza di maggiorenni è destinato alla trattazione della pratica. Quindi, l’importo pagato NON VERRA’ RESTITUITO, qualora l’istanza non fosse ricevibile per la mancanza dei requisiti o dei presupposti di legge.

Per i requisiti delle richieste di cittadinanza è possibile consultare i link sottoelencati:

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis: il figlio nato da padre o madre italiani è italiano (tuttavia, la madre cittadina trasmette la cittadinanza solo ai figli nati dopo l’1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale; per i figli di donna italiana nati prima del 1948 occorre adire la via giudiziale).

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla Legge n. 91 del 5.2.1992.

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025.

Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):

  • il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
  • il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza (circostanza che di fatto non si verifica in un Paese quale il Venezuela, dove vige il principio dello iure soli e per cui si è venezuelani per il fatto stesso di essere nati in Venezuela);
  • il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis

Alla luce della nuova legge si precisa che:

1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente

Per domande “presentate” si intende:

  • Consegnate allo sportello dell’Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate;
  • Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;
  • Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell’Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;
  • Ricevute su Fast-It prima del termine sopra indicato.

2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all’Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la normativa precedente

Per “appuntamento comunicato all’interessato dall’Ufficio competente” si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall’interessato dal portale Prenot@mi o dall’indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell’Ufficio consolare competente per l’istanza.

3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.

Per la necessaria documentazione da presentare, gli interessati dovranno fornire quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione di cittadinanza jure sanguinis.

Per l’applicazione della nuova normativa, si dovranno inoltre produrre:

  • Per dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):
    • Certificati negativi di cittadinanza, rilasciati dalle competenti Autorità estere;
    • Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza, rilasciate dalle competenti Autorità estere;
    • Certificati di non iscrizione alle liste elettorali rilasciati dalle competenti Autorità estere;
  • Per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;
    • Certificato storico di residenza, rilasciato dal Comune di residenza.

Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)

In due casi previsti per legge, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino italiano che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana (anche se il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis e, in base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, non acquisterà la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge).

Nel primo caso i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:

  • uno dei genitori è cittadino per nascitaSi escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione, “per beneficio di legge”, per matrimonio, per riacquisto ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992).
  • entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.

La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.

Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.

Il secondo caso si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:

  • persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione,cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
  • figli di cittadini per nascita, in altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
  • la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026.

Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.

Le dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l’Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o consultate le domande frequenti su questo sito.