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Cittadinanza iure sanguinis

PRIMA DI ESAMINARE I REQUISITI DI OGNI SINGOLA PRATICA LEGGETE CON ATTENZIONE LE SEGUENTI INFORMAZIONI

MENTRE VENGONO AGGIORNATI I LINK, SI PREGA CORTESEMENTE DI SCARICARE I MODULI DA QUESTA SEZIONE

Per le persone a cui i genitori non hanno trasmesso la cittadinanza italiana a causa della loro naturalizzazione (con connessa perdita della cittadinanza), in vigenza della legge 555/12 (fino al 1992), prima della loro nascita (o prima del matrimonio tra l’ascendente italiano e donna straniera, nei casi dei figli nati dentro tale matrimonio), NON sarà possibile ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presso il Consolato Generale.

Queste persone potranno avvalersi dell’art. 9 della legge 91/92 e chiedere la concessione della cittadinanza italiana dopo aver stabilito legalmente la residenza in Italia per un periodo di 3 anni. Per informazioni su questo tipo di richiesta e i relativi requisiti, occorre rivolgersi alla Prefettura del luogo dove si intende stabilire residenza, dal momento che la pratica si svolge in Italia.

Il requisito fondamentale per poter presentare ogni tipo di richiesta di cittadinanza, a questo Consolato Generale, è la residenza nella circoscrizione consolare di questa Sede. Pertanto, contestualmente al riconoscimento della cittadinanza, il richiedente viene iscritto all’AIRE come residente nella circoscrizione consolare di Caracas, senza che occorra avviare un’apposita richiesta. Due generazioni di adulti (ed eventualmente anche minori) della stessa famiglia possono presentare istanza di cittadinanza contestualmente.

La cittadinanza iure sanguinis si suddivide in: “figli diretti” e “ricostruzione”.

Tutti gli atti di stato civile formati in Venezuela, da presentare a questo Consolato Generale, devono essere copia fotostatica dell’atto originale, recante le firme dei dichiaranti e dei testimoni, timbro e firma dell’Autorità locale, rilasciate dagli Uffici o Unità di Registro Civile a livello nazionale, certificate dal CNE, debitamente Apostillate e tradotte. Le Apostille degli atti devono, inoltre, essere a nome del titolare del documento. Soltanto se l’atto di stato civile reca errori tanto gravi da impedire l’identificazione delle persone menzionate sarà necessario rettificare il documento, tramite apposizione di nota a margine.

Gli atti venezuelani vengono rilasciati dalle “Oficinas y Unidades de Registro Civil” competente; mentre gli atti italiani vengono rilasciati dal Comune competente. Per gli atti che si formano quando non esistevano i predetti uffici, sarà possibile consegnare atti ecclesiastici, debitamente legalizzati dalla Curia competente. I contatti degli uffici che rilasciano gli atti di stato civile sono disponibili nei relativi siti web istituzionali, nessun Consolato Generale può acquisire, per gli interessati, atti di stato civile.

Per i figli nati fuori dal matrimonio, se l’atto è stato sottoscritto da entrambi i genitori, non occorre eseguire alcun riconoscimento.

In presenza della firma di un solo genitore, occorre seguire le istruzioni QUI.

Si consiglia di conservare sempre una copia dei documenti che vengono consegnati a questa Sede.

Per ricevere le traduzioni non eseguite da un traduttore noto a questa Sede sarà necessario pagare l’importo che corrisponde all’art. 72A della tabella dei diritti consolari per ogni foglio della traduzione.

Si ricorda che la presentazione di documenti contraffatti e le dichiarazioni mendaci sono reati perseguibili penalmente sia in Italia che in Venezuela.

 

Trascrizione dell’atto di nascita di un maggiorenne il cui genitore (anche se deceduto) è già stato riconosciuto cittadino italiano (figli diretti)

Per chiedere la cittadinanza, sarà necessario consegnare la documentazione sottoelencata:

1- Copia di un documento della persona che trasmette la cittadinanza (estratto di nascita, copia del passaporto italiano o altro documento attestante il possesso della cittadinanza italiana);

2- Se la persona che trasmette la cittadinanza nasce in un Paese diverso dal Venezuela, attestato di naturalizzazione o mancata naturalizzazione;

3- Atto di nascita del richiedente, provvisto di Apostille e traduzione;

4- Copia del predetto atto di nascita, formato A4 (tamaño carta), ogni pagina stampata su un solo foglio;

5- Scheda di richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, debitamente compilata e sottoscritta;

6- Scheda anagrafica del richiedente, debitamente compilata e sottoscritta;

7- Copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità (cedula o passaporto);

8- Attestato di residenza del richiedente (RIF, bolletta di utenza, certificato rilasciato dalle Autorità locali);

9- Il giorno della consegna della suddetta documentazione, occorre eseguire in Consolato il pagamento, con carta di debito, di BD. 4.550,00. Non si accettano carte di credito, assegni, né valuta straniera (dollari, euro, ecc)

Se il Comune e il Consolato NON sono in possesso degli eventuali atti di matrimonio e divorzio della persona che trasmette la cittadinanza, sarà necessario consegnare tali documenti.

 

Cittadinanza per ricostruzione

Per avviare la procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana a stranieri di ceppo italiano (c.d. ricostruzione), occorre consegnare la documentazione sottoelencata:

1- Albero genealogico, recante nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita dagli ascendenti fino al richiedente;

2- Atto di nascita dell’antenato (avo) nato in Italia;

3- Attestato di naturalizzazione o mancata naturalizzazione dell’avo e degli ascendenti nati in Paesi diversi dal Venezuela;

4- Atto di matrimonio dell’avo, provvisto di Apostille e traduzione (se formato all’estero);

5- Atto di morte dell’avo;

6- Atti di nascita e matrimonio, provvisti di Apostille e traduzione, di tutti i discendenti dell’avo;

7- Atto di nascita del richiedente, provvisto di Apostille e traduzione;

8- Copia del predetto atto di nascita, formato A4 (tamaño carta), ogni pagina su un solo foglio;

9- Scheda di richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, debitamente compilata e sottoscritta;

10- Scheda anagrafica del richiedente, debitamente compilata e sottoscritta;

11- Copia del documento d’identità del richiedente (cedula o passaporto);

12- Attestato di residenza del richiedente (RIF, bolletta di utenza, certificato rilasciato dalle Autorità local);

13- Il giorno della consegna della suddetta documentazione, occorre eseguire in Consolato il pagamento, con carta di debito, di BD. 4.550,00. Non si accettano carte di credito, assegni, né valuta straniera (dollari, euro, ecc).

Si ricorda agli utenti che – ai sensi della normativa vigente – il Consolato Generale dispone di 730 giorni, dalla data di presentazione dell’istanza, per completare il procedimento amministrativo. Ciononostante, questo Consolato Generale riconosce la cittadinanza iure sanguinis in un tempo molto più breve.