Cittadinanza per matrimonio
- Cittadinanza per matrimonio per donna celebrato prima del 27.04.1983 (per l’appuntamento prenotare il servizio cittadinanza iure sanguinis)
- Istanza di cittadinanza per matrimonio avvenuto dopo il 27.04.1983 (per l’appuntamento scrivere una mail a caracas.demografici@esteri.it)
- Giuramento
ATTENZIONE: La consegna dell’atto di matrimonio presso un Ufficio consolare NON avvia la richiesta di concessione della cittadinanza.
NOTA BENE: Tutti gli atti di stato civile formati in Venezuela, da presentare a questo Consolato Generale, devono essere copia fotostatica dell’atto originale, recante le firme dei dichiaranti e dei testimoni, timbro e firma dell’Autorità locale. Gli atti devono, inoltre, essere provvisti di Apostille a nome del titolare del documento, nonché tradotti dalla lingua originale all’italiano. Soltanto se l’atto di stato civile reca errori tanto gravi da impedire l’identificazione delle persone menzionate sarà necessario rettificare il documento, tramite apposizione di nota a margine.
Cittadinanza per matrimonio avvenuto prima del 27.04.1983
Le donne straniere coniugate con un cittadino italiano prima del 27.04.1983 acquistano automaticamente la cittadinanza italiana.
Gli uomini NON acquistano la cittadinanza per matrimonio automaticamente e, per avviare la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, devono seguire la procedura della legge 91/92.
Al fine di formalizzare la cittadinanza, le richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione:
- Atto di nascita debitamente legalizzato e tradotto. L’atto deve essere una copia rilasciata dall’Ufficio del Registro e dalla quale risultino le firme di: colui o colei che registra la nascita, dei testimoni e dell’ufficiale di stato civile. NON verranno accettati certificati carenti dei requisiti essenziali.
- Copia dell’atto di nascita, formato A4 (carta) e stampato su un solo lato del foglio.
- Estratto dell’atto di matrimonio in originale o in copia, rilasciato dal Comune di trascrizione.
- Scheda di richiesta della cittadinanza iure matrimonii, debitamente compilata e sottoscritta.
- Certificato di residenza del richiedente rilasciato dal CNE.
- Il giorno della consegna della suddetta documentazione, occorre eseguire in Consolato il pagamento, con carta di debito, dell’art. 7B della tabella dei diritti consolari.
Istanza di cittadinanza per matrimonio avvenuto dopo il 27.04.1983 (Art. 5 della legge n. 91/92)
Cenni normativi
L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.
Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).
Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.
Riferimenti normativi:
- Legge N.123 del 21 aprile 1983
- Legge N. 91 del 5 febbraio 1992
- Decreti legislativi N. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017
- Decreto Legge N. 113 del 4 ottobre 2018 (decreto sicurezza), convertito dalla Legge N.132 del 1 dicembre 2018
- Decreto Legge N. 130 del 21 ottobre 2020, convertito dalla Legge N. 173 del 18 dicembre 2020
Requisiti per la richiesta della cittadinanza
- Residenza nella circoscrizione consolare:
- Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza;
- Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;
- Termini di presentazione: la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;
- Trascrizione del matrimonio/unione civile: se avvenuti all’estero, devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia;
- Validità del matrimonio/unione civile e stabilità del vincolo di coniugio/unione civile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale e divorzio dal coniuge o parte dell’unione civile);
- Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;
- Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
- Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato;
- Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
- Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).
- Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi.
Requisiti
Per richiedere la cittadinanza per matrimonio, l’interessato dovrà presentare la seguente documentazione:
- Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (anche in copia) emesso dal Comune di trascrizione.
- Atto di nascita debitamente apostillato e tradotto. L’atto deve essere rilasciato dall’Ufficio del Registro e deve riportare le firme di: colui o colei che registra la nascita, dei testimoni e dell’ufficiale di stato civile. NON verranno accettati certificati carenti dei requisiti essenziali.
- Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) – eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena, l’Università per stranieri di Perugia, l’Università Roma Tre, la Società Dante Alighieri e l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. - Precedenti penali del paese di origine e degli eventuali paesi di residenza, debitamente legalizzati e tradotti. Si consiglia di richiedere tale documento per ultimo, in quanto è l’unico che scade: ha una validità di 6 mesi. I richiedenti che abbiano vissuto negli Stati Uniti dovranno presentare i precedenti penali Statali e i precedenti penali Federali (rilasciati dal FBI).
- Copia del passaporto, in corso di validità, del richiedente.
- Ricevuta del versamento di 250 (duecentocinquanta) euro effettuato nel conto corrente della banca Poste Italiane intestato al Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza.
Nel campo “causale” l’interessato dovrà indicare: nome e cognome del richiedente – Istanza cittadinanza per matrimonio. Jose Pérez – Istanza cittadinanza per matrimonio.
Codice IBAN (di 27 caratteri): IT54D0760103200000000809020
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane:
Per bonifici esteri: BPPIITRRXXX
Per operazioni EUROGIRO: BIPPITRA - Ricevuta del pagamento della marca da bollo di euro 16,00 etichetta acquistata in Italia o bonifico alla Banca d’Italia IBAN:IT07Y0100003245348008120501.
NB: Si ricorda che la legalizzazione della traduzione dell’atto di nascita e di ogni precedente penale viene effettuata dall’Ufficio Demografici (per appuntamento scrivere a caracas.demografici@esteri.it). Il richiedente dovrà pagare con carta di debito, per ciascun documento legalizzato, la percezione consolare vigente che corrisponde all’Art. 69. Si prega pertanto di voler provvedere a quanto necessario per effettuare il pagamento. Per il passaporto occorre acquisirne una copia conforme, per la quale si paga la percezione consolare vigente che corrisponde all’art. 71.
PROCEDURA
FASE 1-REGISTRAZIONE
Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno (https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda).
Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.
FASE 2 – INSERIMENTO ISTANZA (Modello AE)
Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti (la cui traduzione italiana deve essere stata precedentemente legalizzata da questo Consolato Generale vedasi NB precedente) sull’apposito portale del Ministero dell’Interno: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati.
Attenzione: NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE:
- nel modulo di registrazione vanno inseriti DATA E LUOGO DI NASCITA così come indicati nell’atto di nascita;
- vanno riportate le GENERALITÀ indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere. In caso di discordanze, fornire documentazione giustificativa.
Nel caso di discrepanze si prega di assicurare che siano presenti o dovute annotazioni sull’atto di nascita dell’eventuale cambio cognome e/o nome, o dovute annotazioni sull’atto di matrimonio formato all’estero, debitamente legalizzato e tradotto in italiano, o produrre una dichiarazione di esatte generalità, rilasciata dalle competenti autorità consolari del paese di cittadinanza, presenti sul territorio italiano, e legalizzata dalla Prefettura italiana di competenza; - specificare nell’istanza l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione;
- Nella sezione “DICHIARAZIONE DI RESIDENZA” (Residenze in Italia e/o nel Paese di origine e/o in qualsiasi altro Paese diverse da quella attuale) del modulo AE, si prega di inserire i precedenti indirizzi di residenza, in ordine cronologico e completo, dall’età di 14 anni fino alla residenza precedente a quella attuale, che va invece inserita alla sezione “DATI DI RESIDENZA DEL RICHIEDENTE”.
NOTA BENE: Per evitare che la domanda venga rigettata si prega di scansionare e caricare la documentazione in modo corretto e completo.
FASE 3 – VERIFICA CONSOLARE
L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.
Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.
In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.
Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.
FASE 4 – VALUTAZIONE e TERMINI DEL PROCEDIMENTO
La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno. Per le domande presentate entro il 19/12/2020 il termine è di 48 mesi. Per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173) il termine è di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi. Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.
FASE 5 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO
Si rende noto che la sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 5 della Legge 91/1992 nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 7, comma 1 della stessa Legge.
Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:
Giuramento
Il giorno del giuramento il richiedente dovrà presentarsi, presso questo Consolato Generale, e consegnare la seguente documentazione:
– Copia del documento d’identità di entrambi coniugi – dove si indica il cambio di stato civile “casado”;
– Certificato di residenza in corso di validità
– Scheda AIRE (formulario da scaricare sul sito web).
– Copia integrale del matrimonio aggiornato emesso dal Comune competente;
– Atto di matrimonio certificato aggiornato emesso dalle autorità locali;
– Certificato penale in corso di validità apostillato e tradotto;
– Passaporto originale di entrambi i coniugi.
Lo stesso giorno dovrà essere effettuato, presso la nostra sede, il pagamento in “tarjeta de debito” dell’imposta di bollo NAA (dovrà verificare il giorno prima del suo appuntamento la cifra corrispondente nella “tabella di diritti consolari” sul nostro sito web).
La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:
“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”
Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.
Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.