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Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)

In due casi previsti per legge, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino italiano che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana (anche se il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis e, in base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, non acquisterà la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge).

Nel primo caso i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:

  • uno dei genitori è cittadino per nascitaSi escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione, “per beneficio di legge”, per matrimonio, per riacquisto ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992).
  • entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.

La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.

Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.

Il secondo caso si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:

  • persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione,cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
  • figli di cittadini per nascita, in altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
  • la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026.

Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.

Le dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l’Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile.

REQUISITI

  1. Attestato di residenza del richiedente rilasciato dal CNE, NON rilasciato sulla base del RIF. Altrimenti, nell’impossibilità di ottenere l’attestato da parte del CNE, sarà possibile presentare: attestato di residenza rilasciato da (a) Consejo Comunal; (b) Alcaldía; (c) bolletta d’utenza;
  2. Scheda anagrafica;
  3. Certificato di cittadinanza del genitore italiano. Se il genitore italiano risulta regolarmente iscritto all’AIRE presso questa circoscrizione consolare, il certificato verrà sostituito da una sua autocertificazione (tale pratica si completa allo sportello). Se il Consolato generale ha riconosciuto la cittadinanza al genitore italiano, agli atti del Consolato dovrà essere presente la documentazione attestante il suo possesso della cittadinanza jure sanguinis. Qualora tale documentazione non fosse in possesso del Consolato, ne verrà richiesta l’integrazione. Per ulteriori informazioni al riguardo è possibile consultare la sezione di cittadinanza jure sanguinis.
  4.  Atto di nascita del minore, provvisto di Apostille e traduzione, e relativa copia in formato A4 (ogni pagina su ogni foglio);
  5. Eventuale riconoscimento (o sentenza di filiazione) formato all’estero, provvisto di Apostille e traduzione, e relativa copia in formato A4 (ogni pagina su ogni foglio);
  6. Copia dell’atto di nascita dell’eventuale genitore straniero o copia del suo passaporto;
  7. Copia del versamento del contributo previsto a favore del Ministero dell’Interno.

In base all’articolo 9-bis della legge n. 91/1992, si applica il pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 europer ciascun minorenne, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”

Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.

Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020

Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente

Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane:  BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)