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Cittadinanza per matrimonio

Cittadinanza per matrimonio

  • Istanza di cittadinanza per matrimonio 
  • Giuramento

 

ATTENZIONE: La consegna dell’atto di matrimonio presso un Ufficio consolare NON avvia la richiesta di concessione della cittadinanza.

NOTA BENE: Tutti gli atti di stato civile formati in Venezuela, da presentare a questo Consolato Generale, devono essere copia fotostatica dell’atto originale, recante le firme dei dichiaranti e dei testimoni, timbro e firma dell’Autorità locale e rilasciati dal CNE. Gli atti devono, inoltre, essere provvisti di Apostille a nome del titolare del documento, nonché tradotti dalla lingua originale all’italiano. Se l’atto di stato civile reca errori sarà necessario rettificare il documento, tramite apposizione di nota a margine come previsto dalla Ley Orgánica de Registro Civil.

Istanza di cittadinanza per matrimonio 

Cenni normativi

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

Riferimenti normativi:

  • Legge N.123 del 21 aprile 1983
  • Legge N. 91 del 5 febbraio 1992
  • Decreti legislativi N. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017
  • Decreto Legge N. 113 del 4 ottobre 2018 (decreto sicurezza), convertito dalla Legge N.132 del 1 dicembre 2018
  • Decreto Legge N. 130 del 21 ottobre 2020, convertito dalla Legge N. 173 del 18 dicembre 2020
  • D.L. n. 36/2025 e Legge di conversione n. 74/2025

Requisiti per la richiesta della cittadinanza

  • Residenza nella circoscrizione consolare:
    • Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza, esclusivamente attraverso l’apposito applicativo informatico;
    • Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;
  • Termini di presentazione: la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis (cioè dalla nascita). Se il coniuge italiano ha acquistato la cittadinanza successivamente al matrimonio, in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;
  • Trascrizione del matrimonio/unione civile:
    • Se avvenuti all’estero, devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia;
    • Il vincolo di coniugio/unione civile deve rimanere valido e stabile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale e divorzio dal coniuge o parte dell’unione civile). Invece, il decesso del coniuge dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza del beneficio;
  • Situazione penale:
    • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;
    • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
    • Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
  • Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)
  • Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi


Requisiti

Per richiedere la cittadinanza per matrimonio, l’interessato dovrà presentare la seguente documentazione:

  1. Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni emesso dal competente Comune italiano di trascrizione, possibilmente rilasciato da non oltre sei (6) mesi.
  2. Atto di nascita debitamente apostillato e tradotto. L’atto deve essere rilasciato dal CNE e deve riportare le firme di: colui o colei che registra la nascita, dei testimoni e dell’ufficiale di stato civile, possibilmente rilasciato da non oltre sei (6) mesi. NON verranno accettati certificati carenti dei requisiti essenziali.
  3. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
    Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) – eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena (CILS), l’Università per stranieri di Perugia (CELI), l’Università Roma Tre (Certit), la Società Dante Alighieri (PLIDA) e l’Università per stranieri di Reggio Calabria (Ce.Co.L). Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate.
    Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il corso di studio dovrà essersi svolto in lingua italiana. 
  4. Precedenti penali del paese di origine e degli eventuali paesi di residenza, debitamente legalizzati e tradotti. Si consiglia di richiedere tale documento per ultimo, in quanto è l’unico che scade: ha una validità di 6 mesi. Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.Documentazione americana 

    I richiedenti che abbiano vissuto negli Stati Uniti dovranno presentare i precedenti penali Statali e i precedenti penali Federali (rilasciati dal FBI). Poiché non esiste negli Stati Uniti la figura del traduttore ufficiale, NON è ammessa la legalizzazione della firma del notaio che certifica la conformità della traduzione. Quindi, gli atti rilasciati negli Stati Uniti (compresi i precedenti penali) dovranno recare la certificazione di conformità della traduzione apposta dall’Ufficio consolare italiano competente per luogo dove si forma l’atto.

  5. Copia del passaporto, in corso di validità, del richiedente. Inoltre, entrambi i coniugi dovranno presentare il passaporto venezuelano originale.
  6. Ricevuta del versamento di 250 (duecentocinquanta) euro effettuato nel conto corrente della banca Poste Italiane intestato al Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza.
    Nel campo “causale” l’interessato dovrà indicare: nome e cognome del richiedente – Istanza cittadinanza per matrimonio.  Jose Pérez – Istanza cittadinanza per matrimonio.
    Codice IBAN (di 27 caratteri): IT54D0760103200000000809020
    Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane:
    Per bonifici esteri: BPPIITRRXXX
    Per operazioni EUROGIRO: BIPPITRA

 

NB:  Si ricorda che la legalizzazione della traduzione dell’atto di nascita e di ogni precedente penale viene effettuata dall’Ufficio Demografici (per appuntamento scrivere a caracas.demografici@esteri.it). Il richiedente dovrà pagare con carta di debito, per ciascun documento legalizzato, la percezione consolare vigente che corrisponde all’Art. 69. Si prega pertanto di voler provvedere a quanto necessario per effettuare il pagamento. Per il passaporto occorre acquisirne una copia conforme, per la quale si paga la percezione consolare vigente che corrisponde all’art. 71.

 

PROCEDURA

FASE 1 – REGISTRAZIONE E INSERIMENTO ISTANZA

Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno (https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda) tramite l’identità digitale SPID o la carta d’identità elettronica CIE. I richiedenti che non sono in possesso di tali strumenti dovranno effettuare la registrazione sul portale con il proprio indirizzo mail e attivare la verifica in due fattori (TOTP) che prevede l’istallazione di un’app di autenticazione (come google authenticator o microsoft authenticator) direttamente sul proprio smartphone e la configurazione dell’account al suo interno. La suddetta procedura va effettuata una sola volta al primo accesso. Per tutti gli accessi successivi, sarà sufficiente aprire l’app di autenticazione e utilizzare il codice TOTP (generato automaticamente) per completare il login. Il servizio di Help Desk del Ministero dell’Interno è disponibile per il supporto ai richiedenti la cittadinanza ed è raggiungibile tramite il link presente in tutte le pagine del portale.

Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.

Il richiedente è tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione, in quanto questi non potranno essere modificati e, in caso di errore si dovrà procedere ad una nuova registrazione con altro indirizzo mail. In particolare, andranno riportate le generalità indicate nell’atto di nascita (incluse eventuali annotazioni) e/o in altri documenti formati all’estero dalle competenti Autorità straniere. In caso di discordanze, il richiedente è tenuto a fornire opportuna documentazione giustificativa.

Nella domanda dovrà essere dichiarata l’eventuale convivenza di figli minori del/della richiedente nati da una precedente relazione.

Si dovranno dichiarare TUTTE le residenze dal quattordicesimo anno e NON lasciare periodo di tempo non dichiarati.

Non andranno riportati caratteri o segni speciali (per es. la cediglia, accenti acuti o gravi all’interno della parola, accenti circonflessi, ecc.). Sarà possibile inserire solo l’accento sull’ultima lettera utilizzando l’apostrofo, qualora ci sia anche nella lingua di origine.

Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti (la cui traduzione italiana deve essere stata precedentemente legalizzata da questo Consolato Generale vedasi NB precedente) sull’apposito portale del Ministero dell’Interno: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

NOTA BENE: Per evitare che la domanda venga rigettata si prega di scansionare e caricare la documentazione in modo corretto e completo.

FASE 2 – VERIFICA CONSOLARE

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.

Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.

In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.

In caso di rifiuto della domanda, si potrà ripresentare la domanda avendo cura di sanare gli errori indicati nel rifiuto stesso e si potranno riutilizzare i pagamenti già effettuati, se si ripresenta la domanda entro un anno.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

 

FASE 3 – VALUTAZIONE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno, entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi. Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

FASE 4 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO

Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:

Entro e non oltre 6 mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso l’Ufficio consolare per presentare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi. Il termine di 6 mesi è tassativo, decorso il quale si perderà il diritto al conseguimento della cittadinanza italiana.

Giuramento
Il giorno del giuramento il richiedente dovrà presentarsi, presso questo Consolato generale, e consegnare la seguente documentazione:

– Copia del documento d’identità di entrambi coniugi – recante lo stato civile “casado”;

– Certificato di residenza in corso di validità;

– Scheda AIRE (scarica dalla sezione).
– Copia integrale del matrimonio aggiornato (NON estratto) emesso dal Comune competente;
– Atto di matrimonio provvisto di Apostille e traduzione, emesso dalle autorità locali in data successiva all’emissione del Decreto;
– Certificato penale in corso di validità apostillato e tradotto;
– Passaporto originale di entrambi i coniugi.

Lo stesso giorno dovrà essere effettuato, presso la nostra Sede, il pagamento con “tarjeta de debito” dell’importo che corrisponde all’art. 8 della tabella dei diritti consolari (dovrà verificare il giorno prima del suo appuntamento l’importo corrispondente nella “tabella di diritti consolari” sul nostro sito web).

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.