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Figli nati fuori dal matrimonio

E’ fondamentale determinare se i figli nati fuori dal matrimonio sono già stati riconosciuti da entrambi i genitori o meno. Se l’atto di nascita riporta le firme di entrambi i genitori, non occorre eseguire alcun riconoscimento o procedura aggiuntiva.

Se, invece, l’atto di nascita riporta la firma di uno solo dei due genitori, ma vengono nominati entrambi, il genitore che non ha firmato l’atto può firmare un ASSENSO a venir nominato sull’atto di nascita (vedi allegato qui, da portar già compilato e firmarlo allo sportello il giorno dell’appuntamento).

Se il figlio è già stato riconosciuto, occorre distinguere tra riconoscimento di minorenne o maggiorenne (dopo il raggiungimento dei 18 anni di età).

Se il figlio è stato riconosciuto da minorenne, è cittadino italiano dalla nascita.

Se il figlio è stato riconosciuto dopo i 18 anni, ha un anno de tempo -dalla data del riconoscimento o dalla sentenza di filiazione- per eleggere la cittadinanza italiana. Trascorso l’anno senza aver eletto la cittadinanza, il figlio perde per sempre il diritto. Soltanto i figli minorenni delle persone che hanno fatto elezione di cittadinanza avranno diritto alla cittadinanza dalla nascita; i figli maggiorenni non ne hanno diritto.

Se il figlio non è stato ancora riconosciuto, è possibile riconoscerlo presso questo Consolato Generale o un’altra Rappresentanza consolare (ma questo riconoscimento sarà valido solo in Italia e non nel paese di nascita).

 

Riconoscimento consolare

A) Per riconoscere i figli minori di 14 anni, occorre acquisire la firma dei due genitori. Se il genitore italiano è irreperibile, occorre la sentenza di filiazione.

B) Per riconoscere i figli tra i 14 e 17 anni, occorre acquisire anche la firma del minorenne.

C) Per riconoscere i figli maggiorenni è sufficiente acquisire la firma del figlio e del genitore che lo riconosce.

 

Elezione di cittadinanza per i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da maggiorenni dal genitore italiano

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 91/92, le persone riconosciute dal genitore italiano durante la maggiore età o che durante tale periodo ottengono una dichiarazione giudiziale attestante la discendenza da cittadino italiano, hanno un anno di tempo, a partire dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, per eleggere la cittadinanza italiana, pena la perdita del diritto.

Al fine di sottoscrivere la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana, l’interessato – oltre ai documenti descritti nella richiesta di trascrizione dell’atto di nascita – dovrà eseguire un bonifico di 250 Euro sul conto del Ministero dell’Interno e dovrà presentare al Consolato Generale la ricevuta dell’avvenuto versamento.

Conto corrente della banca Poste Italiane intestato al Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza.
Nel campo “causale” l’interessato dovrà indicare: nome e cognome del richiedente – Elezione di cittadinanza (es. Jose Pérez – Elezione di cittadinanza).

Codice IBAN (di 27 caratteri): IT54D0760103200000000809020
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane:
Per bonifici esteri: BPPIITRRXXX
Per operazioni EUROGIRO: BIPPITRA