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CITTADINANZA ITALIANA PER FIGLI MINORENNI – IMPORTANTI MODIFICHE

Il comma 513 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2026, prevede specifiche modifiche all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge 91/92.

Di seguito, si riportano le innovazioni più rilevanti:

Le dichiarazioni rese dai genitori – di cui almeno uno cittadino per nascita – ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge n. 91/1992 possono essere presentate entro tre anni (e non più entro un anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

Inoltre, le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge n. 91/1992, nonché quelle rese ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter, del Decreto-Legge n. 36/2025 sono esenti dal pagamento del contributo di 250 euro.

Le modifiche stabilite dalla legge di bilancio non hanno carattere retroattivo, bensì vigono dal 1° gennaio 2026. Per questa ragione, la gratuità varrà per le sole istanze presentate a partire da tale data, mentre non è previsto alcun rimborso per le istanze già presentate.