{"id":96,"date":"2023-04-03T19:30:58","date_gmt":"2023-04-03T17:30:58","guid":{"rendered":"https:\/\/consolatozurigo.esteri.it\/?page_id=96"},"modified":"2025-11-19T12:29:20","modified_gmt":"2025-11-19T16:29:20","slug":"cittadinanza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conscaracas.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/","title":{"rendered":"Cittadinanza"},"content":{"rendered":"<p>Il Servizio Cittadinanza riceve e lavora, previo <a href=\"https:\/\/conscaracas.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/altri-servizi\/albo-consolare\/domande-frequenti-faq\/domande-su-prenotmi\/\">appuntamento<\/a>, le pratiche di cittadinanza.<\/p>\n<p>Dalle 14.00 alle 15.00 il Servizio Cittadinanza risponde i seguenti telefoni +58 212 21.21.110 e al +58 212 21.21.111 (SOLO DA TELEFONO CELLULARE).<\/p>\n<p>Per legge (requisito primario!), ogni Consolato riceve pratiche di cittadinanza SOLO DI CHI RISIEDE NELLA CIRCOSCRIZIONE (per Caracas, solo di chi risiede in Venezuela, ESCLUSI I 5 STATI d&#8217;Occidente, che sono di competenza del Consolato a Maracaibo).<\/p>\n<p>Le pratiche di cittadinanza sono <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>esclusivamente<\/strong><\/span> personali. <span style=\"text-decoration: underline;\">Si ricorda che il pagamento del contributo previsto per la presentazione delle istanze di cittadinanza di maggiorenni \u00e8 destinato alla trattazione della pratica. Quindi, l\u2019importo pagato <strong>NON VERRA\u2019 RESTITUITO<\/strong>, qualora l\u2019istanza non fosse ricevibile per la mancanza dei requisiti o dei presupposti di legge.<\/span><\/p>\n<p>Per i requisiti delle richieste di cittadinanza \u00e8 possibile consultare i link sottoelencati:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/conscaracas.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-iure-sanguinis\/\">Cittadinanza iure sanguinis<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/conscaracas.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero\/\">Beneficio di legge (figli minori nati all&#8217;estero)<\/a><\/li>\n<li><a title=\"cittadinanza per matrimonio\" href=\"https:\/\/conscaracas.esteri.it\/Consolato_Caracas\/it\/i_servizi\/cittadinanza_0\/cittadinanza-per-matrimonio\" target=\"_parent\" rel=\"noopener\">Naturalizzazione per matrimonio<\/a><\/li>\n<li><a title=\"riacquisto della cittadinanza italiana\" href=\"https:\/\/conscaracas.esteri.it\/Consolato_Caracas\/it\/i_servizi\/cittadinanza_0\/riacquisto-della-cittadinanza\" target=\"_parent\" rel=\"noopener\">Riacquisto della cittadinanza<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis: il figlio nato da padre o madre italiani \u00e8 italiano (tuttavia, la madre cittadina trasmette la cittadinanza solo ai figli nati dopo l\u20191.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale; per i figli di donna italiana nati prima del 1948 occorre adire la via giudiziale).<\/p>\n<p>Attualmente, la cittadinanza italiana \u00e8 regolata dalla Legge n. 91 del 5.2.1992.<\/p>\n<p>Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella <strong>legge<\/strong>\u00a0<strong>23 maggio 2025, n. 74<\/strong>, con vigenza dal 24 maggio 2025.<\/p>\n<p>Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 \u00e8 riconosciuto cittadino italiano\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0(dalla nascita):<\/p>\n<ul>\n<li>il richiedente\u00a0<strong>nato in Italia<\/strong>\u00a0in qualsiasi data;<\/li>\n<li>il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana<strong>, ossia che<\/strong>\u00a0<strong>non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza (circostanza che di fatto non si verifica in un Paese quale il Venezuela, dove vige il principio dello <em>iure soli<\/em> e per cui si \u00e8 venezuelani per il fatto stesso di essere nati in Venezuela);<\/strong><\/li>\n<li>il richiedente che rientra in\u00a0<strong>uno dei casi<\/strong>\u00a0elencati nelle\u00a0<strong>lettere a), a-bis), b), c) e d) dell\u2019articolo 3-bis<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Alla luce della nuova legge si precisa che:<\/p>\n<p><strong>1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la\u00a0normativa precedente<\/strong><\/p>\n<p>Per domande\u00a0<em>\u201cpresentate\u201d<\/em>\u00a0si intende:<\/p>\n<ul>\n<li>Consegnate allo sportello dell\u2019Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate;<\/li>\n<li>Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;<\/li>\n<li>Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell\u2019Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;<\/li>\n<li>Ricevute su Fast-It prima del termine sopra indicato.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all\u2019Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la\u00a0normativa precedente<\/strong><\/p>\n<p>Per\u00a0<em>\u201cappuntamento comunicato all\u2019interessato dall\u2019Ufficio competente\u201d<\/em>\u00a0si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall\u2019interessato dal portale Prenot@mi o dall\u2019indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell\u2019Ufficio consolare competente per l\u2019istanza.<\/p>\n<p><strong>3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.<\/strong><\/p>\n<p>Per la <strong>necessaria documentazione da presentare<\/strong>, gli interessati dovranno fornire quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell\u20198 aprile 1991 del Ministero dell\u2019Interno. Per ulteriori informazioni \u00e8 possibile consultare la sezione di cittadinanza <em>jure sanguinis<\/em>.<\/p>\n<p>Per l\u2019applicazione della <strong>nuova normativa<\/strong>, si dovranno <strong><u>inoltre<\/u><\/strong> produrre:<\/p>\n<ul>\n<li>Per dimostrare l\u2019esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):\n<ul>\n<li>Certificati negativi di cittadinanza, rilasciati dalle competenti Autorit\u00e0 estere;<\/li>\n<li>Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza, rilasciate dalle competenti Autorit\u00e0 estere;<\/li>\n<li>Certificati di non iscrizione alle liste elettorali rilasciati dalle competenti Autorit\u00e0 estere;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Per dimostrare l\u2019avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;\n<ul>\n<li>Certificato storico di residenza, rilasciato dal Comune di residenza.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Acquisto della Cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d (figli minori nati all\u2019estero)<\/h3>\n<p><strong>In due casi<\/strong> previsti per legge, i\u00a0<strong>figli minorenni nati all\u2019estero<\/strong>\u00a0da genitore cittadino italiano che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana (anche se il\u00a0<strong>minore<\/strong>\u00a0che ne beneficia\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0sar\u00e0\u00a0<strong>cittadino per nascita<\/strong>\u00a0o\u00a0<em>iure sanguinis<\/em> e, in base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, non acquister\u00e0 la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge).<\/p>\n<p><strong>Nel primo caso <\/strong>i seguenti presupposti devono essere posseduti\u00a0<strong>congiuntamente<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>uno dei genitori \u00e8<\/strong>\u00a0<strong>cittadino\u00a0<u>per nascita<\/u>.\u00a0<\/strong>Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione, \u201cper beneficio di legge\u201d, per matrimonio, per riacquisto ovvero\u00a0<em>iuris communicatione<\/em> (art. 14 della legge n. 91\/1992).<\/li>\n<li><strong><u>entrambi<\/u><\/strong>\u00a0i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una\u00a0<strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita<\/strong>\u00a0(o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all\u2019esercizio delle funzioni di stato civile.<\/strong>\u00a0Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/p>\n<p><strong>Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione pu\u00f2 essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.<\/strong><\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>secondo caso<\/strong>\u00a0si applica quando sussistono\u00a0<strong>tutte\u00a0<\/strong>le condizioni seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>persone\u00a0<strong><u>minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione<\/u><\/strong>,cio\u00e8 persone che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al\u00a0<strong>24 maggio 2025<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>figli di cittadini\u00a0<u>per nascita<\/u><\/strong>, in altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<\/li>\n<li>la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare\u00a0<strong><u>entro il 31 maggio 2026<\/u><\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.<\/p>\n<p>Le\u00a0<strong>dichiarazioni dovranno essere rese <span style=\"text-decoration: underline;\">presenzialmente<\/span> presso l\u2019Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile<\/strong>.<\/p>\n<p>Per ulteriori informazioni, visitate il sito del <a title=\"Collegamento al sito del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale\" href=\"http:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/\">Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale<\/a> o consultate le <a title=\"Collegamento alla pagina delle domande frequenti\" href=\"http:\/\/www.conscaracas.esteri.it\/consolato_caracas\/it\/in_linea_con_utente\/faq.html\">domande frequenti<\/a> su questo sito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il Servizio Cittadinanza riceve e lavora, previo appuntamento, le pratiche di cittadinanza. 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